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Biglietti Aerei: quando puoi chiedere il rimborso secondo la legge

Biglietti Aerei: quando puoi chiedere il rimborso secondo la legge

Quante volte avete prenotato un volo che poi, in seguito a ritardi, overbooking o cancellazioni, vi ha fatto perdere ore in aeroporto o addirittura rovinato la vacanza

In viaggio non sempre fila tutto liscio come vorremmo, nonostante cerchiamo di organizzare tutto alla perfezione. Stress, frustrazione e rabbia per tempo e denaro persi sono comprensibili, ma mantenete la calma. 

Perché i passeggeri dei voli nell’Unione europea in alcuni casi hanno il diritto di chiedere il rimborso di un biglietto aereo. I diritti dei passeggeri infatti sono regolati dal regolamento Ce 261/2004, meglio noto come la Carta dei Diritti del passeggero. 

Si tratta di un documento che viene applicato a coloro che viaggiano all’interno dell’Unione europea, a prescindere dal tipo di compagnia e dalla bandiera stessa. L’obiettivo del regolamento è quindi offrire protezione ai viaggiatori e stabilire diritti minimi in caso di ritardi, cancellazione di voli o overbooking. 

Le modalità di erogazione del rimborso cambiano a seconda delle problematiche riscontrate dal passeggero, e altrettanto diversa sarà la tipologia di rimborso a seconda che si tratti di un disservizio della compagnia aerea, una rinuncia personale o di circostanze eccezionali. Chiaramente qualora il ritardo, la cancellazione o il negato imbarco (overbooking) avvengano al di fuori dell’Unione europea, il regolamento non può essere applicato. In questo caso le tutele per i passeggeri sono quelle previste dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.

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Quando hai diritto al rimborso del biglietto aereo?

Il passeggero ha diritto a chiedere il rimborso del biglietto aereo quando il disservizio è stato causato da responsabilità della compagnia aerea. In questo caso oltre al rimborso si può chiedere anche il risarcimento. 

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La compagnia aerea, invece, non è responsabile del disservizio in alcune circostanze straordinarie come condizioni meteo sfavorevoli, scioperi del personale o presunti attacchi terroristici.

Vediamo i casi in cui si ha diritto al rimborso del biglietto aereo.

Volo in ritardo 

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Nel caso di volo in ritardo, il viaggiatore ha diritto al risarcimento dei danni solo se il ritardo è superiore alle tre ore. 

La Carta dei Diritti del Passeggero stabilisce infatti che la compagnia aerea deve risarcire i passeggeri dei danni causati da un ritardo superiore ai 180 minuti. La compagnia aerea perciò è tenuta ad assistere il passeggero durante l’attesa con pasti, bevande e se necessario un’adeguata sistemazione in albergo. 

Dalle 2 alle 3 ore di attesa, invece, si ha solamente diritto all’assistenza in aeroporto da parte della compagnia aerea secondo quanto stabilito dal Regolamento CE.

In base alla lunghezza della tratta e alle ore di ritardo del volo, inoltre, spetta al passeggero un indennizzo pari a:

  • 250 euro per le tratte inferiori o pari a 1.500 km;
  • 400 euro per le tratte in Paesi UE superiori a 1.500 km o extra UE fra i 1.500 e i 3.500 km;
  • 600 euro per le tratte superiori a 3.500 km e con un ritardo che supera le 4 ore.

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Nel caso in cui il ritardo fosse di almeno cinque ore, il passeggero ha diritto al rimborso totale del biglietto aereo se il viaggio non è ancora iniziato. 

Se invece si ha già raggiunto una tappa intermedia del viaggio si può chiedere il risarcimento, a meno che non si dimostra che il ritardo ha reso vano il proseguimento del viaggio, quindi in quest’ultimo caso si può chiedere il rimborso totale anche per la tratta già percorsa. Oltre al rimborso o risarcimento, se il viaggio è già iniziato si ha diritto a un volo che riporti all’aeroporto di partenza. 

Quando si verificano questi disservizi, la compagnia aerea potrebbe proporre un voucher come indennizzo, ma attenzione, questo nega la possibilità di ottenere il rimborso.

Volo cancellato a meno di 14 giorni dalla partenza

Se il volo non viene effettuato, atterra in un aeroporto che non corrisponde alla destinazione finale o è costretto a ritornare all’aeroporto originale, si definisce cancellato. 

In questo caso il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto aereo, un nuovo biglietto per un volo aereo alternativo o di ritorno e la possibilità di scegliere la prima data utile per effettuare il volo. 

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In tutti i casi la compagnia aerea dovrà provvedere assistenza al passeggero: sistemazione in albergo se necessario, buoni pasto e spese di trasporto. In alcuni casi la compagnia può chiedere al viaggiatore di anticipare le spese per poi provvedere al rimborso, una volta presentati i documenti giustificativi. 

In caso di volo cancellato si può chiedere il rimborso però solo se la compagnia aerea ha comunicato al passeggero la cancellazione a meno di 14 giorni dalla partenza.

Anche in questo caso, la compagnia potrebbe tentare di sottrarsi al pagamento offrendo un voucher.

Quindi bisogna fare attenzione a tutto ciò che si firma.  

Negato imbarco o overbooking 

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L’overbooking, ovvero la sovra-prenotazione, viene spesso effettuata dalle compagnie per massimizzare i guadagni. Questa tecnica consiste nel vendere più biglietti aerei rispetto all’effettiva disponibilità del velivolo. 

Può capitare quindi che, al momento del check-in, il passeggero non trovi più posto poiché tutti assegnati. In questo caso si ha diritto a chiedere il rimborso del biglietto aereo non utilizzato e la possibilità di imbarcarsi su un volo alternativo che sia simile a quello prenotato inizialmente. Durante l’attesa la compagnia aerea deve fornire al viaggiatore un’adeguata assistenza. 

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Affinché si possa ottenere il rimborso per negato imbarco bisogna: avere una prenotazione confermata, avere un biglietto valido, essersi presentato al check-in in orario.

Quando non è possibile ottenere il rimborso di un biglietto aereo? 

Secondo la Carta dei Diritti del Passeggero non è possibile ottenere il rimborso di un biglietto aereo in una serie di circostanze che vengono definite eccezionali.

Sono considerate circostanze eccezionali:

 

  • Lo sciopero del personale aeroportuale di terra e/o del controllo del traffico aereo;
  • Le condizioni atmosferiche avverse e calamità naturali; 
  • I motivi politici quali attacchi terroristici o disordini che minano la sicurezza delle persone;
  • I motivi di salute: un membro dell’equipaggio o un passeggero necessita di assistenza sanitaria e impedisce o ritarda il decollo;
  • I motivi aeroportuali, per esempio lunghe code ai controlli di sicurezza o restrizioni del traffico aereo.

 

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E se si risulta positivi al Covid-19 prima di partire?

Un viaggiatore risultato positivo al Covid non può viaggiare, lo vietano le norme sanitarie, amministrative e penali. Quindi non è colpa sua se non può viaggiare, poiché la circolazione in simili condizioni sarebbe una trasgressione della legge. 

Perciò la compagnia aerea è tenuta a versare il rimborso del biglietto aereo per Covid al passeggero che non è potuto partire.

Rimborso o risarcimento?

Rimborso e risarcimento sono due ipotesi diverse. Il rimborso riguarda la restituzione della somma già pagata per l’acquisto di un biglietto aereo.

Il risarcimento è invece la somma che deve essere corrisposta a fronte di un danno subito. 

Le due condizioni si possono sommare nel caso di cancellazione di un volo, di overbooking o di ritardo oltre le cinque ore, quando non viene previsto un volo alternativo come spiegato precedentemente. 

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Come chiedere il rimborso?

Il passeggero che vuole presentare un reclamo per il rimborso del biglietto aereo deve rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto o al tour operator che ha organizzato il viaggio. 

Il passeggero deve presentare il reclamo entro due anni dalla data del volo attenendosi alle indicazioni fornite dalla compagnia aerea stessa. Se la singola compagnia aerea non prevede specifiche procedure di reclamo per il rimborso del biglietto aereo, il viaggiatore può attenersi ai moduli di reclamo predisposti dall’Unione europea.

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